Credito d'imposta
60% per Coronavirus
Oggetto: D.L. n. 18 del 17.3.2020 c.d. “decreto cura Italia” – Credito d’imposta del 60% per sanificazione ambienti
1. PREMESSA
Il D.L. 17.3.2020 n. 18, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute da soggetti con P.IVA ( imprese e professionisti) per acquistare beni e/o servizi allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro.
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2. CREDITO D’IMPOSTA DEL 60%
L’art. 64 del D.L. n. 18/2020 e successivamente l’art. 30 del D.L. n. 23/2020 disciplinano questo nuovo credito d’imposta per l’anno 2020, nella misura del 60% delle spese di sanificazione degli ambienti ( compreso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori) e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di euro 20.000,00 per ciascun beneficiario ( quindi il credito d’imposta massimo sarà di euro 10.000,00 cadauno).
La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13/04/2020 ha specificato che oltre alle spese specifiche di sanificazione degli ambienti di lavoro sono ricompresi anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ( quali ad es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza interpersonale ( quali ad es. barriere e pannelli protettive); sono infine compresi anche i detergenti mani e disinfettanti.
3. IMPORTO MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA E MODALITÀ’ PER RICHIEDERLO ED UTILIZZO
L’importo massimo del credito d’imposta sarà di euro 10.000,00, considerato che il limite massimo di spesa agevolata è di euro 20.000,00.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dovrà essere emanato a breve un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico apposito; trattandosi di un credito d’imposta presumibilmente l’utilizzo avverrà mediante compensazione nel Modello F24 di versamento d’imposte e contributi.
Si consiglia a tal fine nel caso di acquisti di beni e/o servizi che possono rientrare in questa agevolazione di segnalarlo allo Studio, mediante mail o telefonata, affinchè si possa contabilizzare separatamente dalle altre voci di costi non agevolati e predisporre un fascicolo apposito con la relativa documentazione fiscale.